Arbitro Assicurativo
Ai sensi del Provvedimento IVASS n.163/2025, si informa che il contraente ha la facoltà dal 15 gennaio 2026:
di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (
www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l’intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
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Si informa che il contraente ha la facoltà dal 15 gennaio 2026 di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org) ovvero di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
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Si informa che il contraente ha la facoltà dal 15 gennaio 2026 di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo (
www.arbitroassicurativo.org) ) ovvero di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi